lo statuto
lo statuto
STATUTO della “POLISPORTIVA CASTELLANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”
Articolo 1 – Comparto Normativo – Denominazione – Sede – Durata – Oggetto sociale – Ambito di operatività
È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs 36/2021, l’Associazione denominata “POLISPORTIVA CASTELLANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”, abbreviabile in “ASD Polisportiva Castellana”. Le norme sull’ordinamento interno sono altresì ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali in ossequio ai principi di cui all’articolo 90 del DL 289/2002 e del D.Lgs 36/2021. L’Associazione potrà richiedere il Riconoscimento Giuridico secondo le modalità di legge, laddove ne avesse i necessari requisiti; ai fini sportivi
l’Associazione è riconosciuta dalle FSN/DSA/EPS cui si affilierà.
La Polisportiva Castellana è un’associazione che ha la propria sede legale in Castel Goffredo (MN) in Via Svezia n. 21 presso Palazzetto dello Sport, fondata il 4 marzo 1985. Il trasferimento della sede legale all’interno del Comune di Castel Goffredo (MN) può essere deliberato dall’organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo) e in tal caso non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L’Associazione ha durata illimitata. L’Associazione può istituire sedi secondarie locali, in tutta Italia.
L’Associazione non ha scopo di lucro né diretto né indiretto, così come definito all’articolo 8 del D.Lgs 36/2021, ed opera in ambito nazionale; ai sensi del D.Lgs 36/2021 inoltre, essa esercita, organizza, gestisce e promuove, in via stabile e principale, attività̀ sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività̀ sportiva dilettantistica.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle FSN/DSA/EPS cui l’associazione si affilia mediante domanda deliberata dal Consiglio Direttivo.
Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
Articolo 2 – Fine Istituzionale e Attività –
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Esse operano per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, tramite l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche (come già richiamato all’articolo 1), compresa l’attività didattica per l’avvio e l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.
L’Associazione ha quindi per finalità l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica così come previsto dall’art. 7 D.Lgs. 36/2021 e prevedendo la massima inclusione di persone normodotate e diversamente abili, connessa alla pratica delle attività sportive di seguito elencate, nonché tutte le discipline sportive associate a tali sport ed inoltre le discipline sportive collegate che verranno riconosciute dall’ordinamento sportivo italiano e potranno essere iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal CONI e dal CIP e da eventuali enti o organi che dovessero sostituirli in futuro.
L’associazione, anche attraverso proprie eventuali sezioni, si propone di: a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo Atletica e Podismo, Badmiton, Bocce, Arti Marziali, Calcio a 5, Pallacanestro, Pallavolo, Sport Rotellistici, Pesca Sportiva, Scacchi, Tamburello, Tennis, Tennis Tavolo, Tiro con l’Arco e Gruppi Ginnici, ed eventualmente, anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal CONI;
b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
c) studiare, promuovere, sviluppare e adottare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport e formare gli esperti in grado di proporle;
d) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, eventualmente anche in collaborazione con altri enti ed ATI;
e) provvedere alla manutenzione ordinaria delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature sportive;
f) gestire e/o realizzare in qualunque forma impianti, attrezzature, strutture e locali necessari per le attività sportive;
g) provvedere alla fornitura delle attrezzature sportive per i propri atleti;
h) organizzare squadre sportive o singoli atleti per la partecipazione, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, a campionati, gare, concorsi, manifestazioni o iniziative di diverse discipline sportive;
i) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
l) organizzare eventi ed attività ludiche, ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli iscritti e della comunità (a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di pre e dopo scuola, centri estivi e camp sportivi), anche di somministrazione alimenti e bevande o turistiche;
m) collaborare con altre organizzazioni nazionali ed internazionali che promuovono le medesime discipline sportive.
Nell’ambito dello svolgimento delle attività di cui sopra l’associazione può partecipare a gare e campionati, può inoltre indire manifestazioni e gare proprie; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle attività e discipline sportive praticate; realizzare in generale ogni attività propedeutica al raggiungimento di tali scopi sociali rivolte a soggetti normodotati o diversamente abili.
L’Associazione intende altresì provvedere all’assistenza continua dei propri associati attraverso l’impiego di volontari, istruttori, tecnici e personale qualificato così come disciplinato dall’art. 25 e seguenti del D.lgs 36/2021, dai regolamenti dell’organismo affiliante e normative che dovessero succedergli nel tempo. Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà quindi svolgere le seguenti attività:
– organizzare o prendere parte a iniziative, gare, campionati e manifestazioni a carattere locale, regionale, nazionale o internazionale relative alle discipline sportive praticate anche tramite la partecipazione a competizioni organizzati dalla Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o Ente di Promozione Sportiva (EPS) a cui è affiliata;
– organizzare o partecipare a stage, corsi di formazione, corsi didattici, corsi sportivi e formativi, incontri e dibattiti propedeutici e necessari per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive praticate che potranno essere effettuate tramite versamento di corrispettivi specifici differenziati in base al programma di attività scelto dal singolo socio o tesserato, ma uguale per tutti i soci o tesserati che scelgono il medesimo programma di attività;
L’associazione potrà inoltre svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive istituzionali, come previste dall’art. 9 D.lgs. 36/2021, che verranno individuate dall’Organo Direttivo quali a titolo
esemplificativo ma non esaustivo:
– organizzare iniziative, servizi, attività sportive/didattiche, promozione dello sport, attività ricreative in genere atte a soddisfare le esigenze sportive, di conoscenza e di ricreazione dei propri soci e dei tesserati;
– gestire e possedere, prendere o dare in locazione o comodato qualsiasi tipo di immobile e di impianto sportivo sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede o aprire sedi secondarie in Italia;
– organizzare e/o partecipare ad incontri, workshop, momenti formativi e divulgativi al fine di promuovere le attività sportive praticate dagli associati e diffonderne la conoscenza e la pratica anche verso terzi;
– svolgere attività di sponsorizzazione nei limiti di legge;
– porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non profit, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo attività propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo quale il noleggio o la vendita di attrezzatura ed abbigliamento sportivo, la gestione di un punto ristoro qualificato come circolo privato riservato a soci e tesserati, attività sportiva verso terzi, rispettando i dettami delle leggi e degli eventuali regolamenti comunali in vigore in materia. Sarà cura del Consiglio Direttivo individuare le attività diverse da quelle istituzionali che potranno essere svolte dal sodalizio sportivo.
Affiliazioni
L’Associazione si affilia alla o alle Federazione Sportiva Nazionale e/o all’Ente di Promozione Sportiva che riterrà più congruo alle proprie necessità nel perseguimento dei fini istituzionali, impegnandosi ad osservarne
lo Statuto ed i Regolamenti. L’Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che
gli organi competenti della FSN e/o EPS stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le
autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all’attività
sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti
federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
Articolo 3 – Associati e Tesserati
L’Associazione garantirà la democraticità della struttura e l’elettività delle cariche. L’attività istituzionale ed il
regolare funzionamento delle strutture potranno essere garantiti dalle prestazioni degli aderenti
all’Associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi
spese in occasione di trasferte (che saranno indennizzate mediante il riconoscimento delle spese vive
effettivamente sostenute e documentate); nel caso in cui la complessità, l’entità nonché la specificità
dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile avvalersi di lavoratori
subordinati, parasubordinati, collaboratori sportivi e/o ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo anche di
carattere occasionale.
L’Associazione si ispira al principio di non discriminazione, gli associati si astengono da qualsiasi
comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all’origine etnica o territoriale, al sesso,
all’orientamento sessuale, all’identità di genere, all’età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.
Associati
Possono acquisire la qualifica di associato le persone fisiche, le associazioni, le società e gli enti che ne
condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo e/o finanziario al perseguimento
degli stessi. Chiunque voglia aderire all’Associazione deve:
– presentare domanda scritta, corredata dallo statuto ed atto costitutivo, dall’elenco dei propri soci, dal proprio
organigramma e dalla relazione dettaglia dell’attività svolta e che verrà svolta per migliorare quella della
Polisportiva, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
– dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell’eventuale regolamento di attuazione;
– versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo;
L’ammissione è da considerarsi perfezionata con l’accoglimento della relativa domanda da parte
dell’assemblea nella sua prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda; senza possibilità
di appello, ma potendo ripresentare domanda corretta ed idonea all’assemblea;
All’atto dell’accettazione della domanda, da parta del consiglio direttivo della Polisportiva, verrà acquisita ad
ogni effetto la qualifica di associato;
La mancata ammissione deve essere adeguatamente motivata.
Tutti gli associati usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature sportive di proprietà o in possesso
dell’ASD. Le iscrizioni decorrono dal giorno in cui il Consiglio Direttivo ha deliberato l’ammissione del socio.
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto
medesimo sono uniformi. Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello
Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, i soci minorenni esercitano
tale diritto attraverso il genitore o il tutore. Ogni associato ha diritto ad un voto. La quota associativa è stabilita
preventivamente dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di
associato.
I diritti e gli obblighi degli Associati, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere
ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.
Ai sensi dell’art. 148, comma 8, DPR 917/86 e artt. 7 e 8 D.lgs. 36/2021, agli Associati sarà garantita uniformità
di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza
limiti temporali e con diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per
la nomina degli organi direttivi della Associazione.
Gli Associati hanno diritto a:
a) conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
b) partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
c) votare per approvare le modifiche allo statuto e per eleggere i componenti degli organi sociali;
d) votare per approvare il rendiconto consuntivo annuale
e) usufruire di tutti i servizi dell’Associazione posti a disposizione degli Associati stessi;
f) frequentare i locali della Associazione posti a disposizione degli Associati;
g) candidarsi per ricoprire cariche sociali, se maggiorenni. Nel caso di socio minorenne Il diritto
all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito alla prima assemblea utile svoltasi dopo il
raggiungimento della maggiore età.
Gli associati sono obbligati a:
a) osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
b) versare la quota associativa ed i contributi associativi;
c) svolgere le attività preventivamente concordate;
d) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
e) utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al
buon uso delle stesse.
L’associato di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal
Consiglio Direttivo, che si renda in ogni caso indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al
Consiglio Direttivo per l’adozione di eventuali sanzioni.
Tesserati
Il tesserato è colui che partecipa alle attività dell’Associazione senza diventarne associato, con una o più delle
seguenti finalità:
– imparare o perfezionarsi in una o più discipline sportive;
– partecipare ai campionati o alle gare o alle manifestazioni della federazione sportiva nazionale, disciplina
sportiva associata o ente di promozione sportiva alla quale l’Associazione è affiliata;
– svolgere una o più delle mansioni previste dai regolamenti e dagli statuti delle FSN/DSA/EPS cui
l’Associazione è affiliata.
Il tesserato ha il dovere di rispettare ogni regola fissata dal Coni o dalla FSN/DSA/EPS cui l’associazione è
affiliata, nonché di versare il contributo annuale per il tesseramento, se richiesto, nei modi e nei termini
deliberati dal Consiglio Direttivo dell’ente e da ogni altra autorità competente.
Si intendono qui interamente richiamati gli articoli 15 e 16 del D.Lgs 36/2021 e dagli eventuali successivi
decreti correttivi ed attuativi.
Articolo 4 – Perdita dello status di associato
La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa
annuale, morte o estinzione della persona giuridica o dell’Ente. Il Consiglio Direttivo procede alla tempestiva
cancellazione del socio dal libro degli Associati. Le dimissioni volontarie dell’associato dovranno essere
presentate all’Organo Direttivo per iscritto.
L’esclusione sarà deliberata dal Direttivo nei confronti dell’associato, e notificata allo stesso a mezzo mail o
raccomandata a mano o raccomandata a/r, che:
1. non esplichi più l’attività per la quale è stato ammesso (decadenza);
2. commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione o che, con la sua condotta,
costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
3. abbia violato il principio di non discriminazione, anche al di fuori dell’esercizio delle attività sportive o
del rapporto Associativo;
4. non abbia ottemperato alle disposizioni dello Statuto o di ogni altra deliberazione o norma legalmente
adottata dagli organi sociali;
5. abbia abusato nella qualità di amministratore, della firma dei capitali sociali o aver commesso frodi
nell’amministrazione o nella tenuta dei conti;
6. abbia trascurato, se investito di cariche in seno all’associazione, i propri doveri, malgrado i richiami
del Presidente e del Consiglio Direttivo;
7. sia moroso nel pagamento della quota associativa e/o dei contributi associativi oltre trenta giorni
dall’invito a regolarizzare rivoltogli dal Direttivo o trascorsi tre mesi dall’inizio del nuovo anno sociale.
Contro le deliberazioni di esclusione deliberate dal Consiglio Direttivo nei casi da due a sei sopra indicati è
ammesso ricorso all’Assemblea. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni
dal ricevimento della comunicazione scritta contenente la delibera del Consiglio Direttivo e deve essere ad
esso notificato tramite raccomandata a/r inviata presso la sede dell’Associazione o PEC mail. Il Presidente o
la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo provvederà a convocare l’Assemblea entro un mese dalla
ricezione della raccomandata a/r o comunicazione PEC mail. L’associato escluso con provvedimento definitivo
non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione all’Associazione per il periodo determinato dal Direttivo
nel verbale, che ad ogni modo non potrà essere inferiore ai due anni.
Nel caso invece di esclusione indicata nel primo caso oppure di cancellazione per morosità il socio escluso
può ripresentare in qualsiasi momento una nuova domanda di iscrizione indirizzata al Consiglio Direttivo.
La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato
all’Associazione e l’associato dimissionario, escluso o radiato, nonché l’erede del socio defunto, non può
vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione
Articolo 5 – Organi sociali
Sono Organi dell’Associazione:
– l’Assemblea degli associati (ordinaria e straordinaria);
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito nei casi previsti dalle norme di legge);
– Il Collegio dei Probiviri (se costituito).
Vige il rispetto della democrazia interna. Le cariche elettive vengono ordinariamente ricoperte a titolo gratuito
salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione (preventivamente autorizzate
dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate) e salvo eventuali compensi deliberati a favore del
consiglio direttivo, nei limiti imposti dalla legge. Tutti gli organi sociali sono liberamente eleggibili.
Articolo 6 – Assemblea degli Associati
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto, i minorenni esercitano
tale diritto tramite il genitore o chi ne ha la patria potestà; possono partecipare alle assemblee dei soci,
ordinarie o straordinarie, ma non possono candidarsi per ricoprire cariche sociali per via della minore età.
Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.
Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
– approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
– approva il Rendiconto Economico Finanziario Annuale (da qui in poi R.E.F.A.) dell’anno precedente entro 4
mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario ed eventualmente un Bilancio di Previsione per l’anno in corso;
– elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
– elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito);
– elegge i membri del Collegio dei Probiviri (se costituito);
– delibera i regolamenti e le loro modifiche;
– delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell’Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di
sottoporle;
– delibera in ordine all’esclusione degli associati;
– delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali
per il raggiungimento degli scopi sociali;
– delibera le azioni di responsabilità contro gli amministratori per fatti da loro compiuti;
– delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.
Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’Assemblea, senza diritto
di voto, anche professionisti ed esperti esterni.
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione con modalità tali da garantirne la
conoscenza personale e diretta da parte degli associati. L’avviso deve contenere i dati previsti dalla legge,
anche relativamente all’eventuale seconda convocazione.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante:
– idoneo avviso individuale, contenente gli argomenti all’ordine del giorno, da inviarsi ai singoli associati almeno
14 giorni prima della data prevista per la riunione;
– idoneo avviso collettivo (ad esempio con la pubblicazione sulla Bacheca Sociale o sul sito web
dell’Associazione), contenente gli argomenti all’ordine del giorno, almeno 14 giorni prima della data prevista
per la riunione.
L’Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine:
– alle modifiche statutarie;
– allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase
di liquidazione;
– ad ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo.
L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci/rendiconto ed
ogni qualvolta lo stesso Presidente o uno dei membri del direttivo ne ravvisino l’opportunità, anche su
segnalazione di uno o più associati.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua
assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata
almeno la metà degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano
trascorse almeno 1 ora dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli
associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono assunte
col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o
rappresentati almeno i 2/3 degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che
siano trascorse almeno 1 ora dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli
associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono assunte
col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno tre quarti degli associati con diritto di voto.
L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia (se non avviene in via
telematica nel rispetto dei requisiti definiti dalle norme di legge).
Funzionamento
Fatto salvo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, il funzionamento dell’assemblea è regolato
come segue:
a) L’assemblea è presieduta dal Presidente della Polisportiva ed in sua assenza o impedimento dal vice
Presidente o, in mancanza di entrambi, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed
eletta dalla maggioranza dei presenti. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.
b) L’Assemblea delibera sui punti contenuti all’ordine del giorno.
c) Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell’ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti
da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e possono essere inserite
nell’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
d) L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli e le
deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o
dissenzienti.
e) L’assemblea nomina un segretario e. se necessario, uno o più scrutatori.
f) L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
g) Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
h) Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e,
se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le
formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
I verbali di assemblea e gli eventuali Rendiconti/ Bilanci approvati o esaminati, contenenti le deliberazioni
adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza degli associati con
modalità idonee (nei casi di legge anche attraverso la pubblicazione e/o l’invio agli associati), ancorché non
intervenuti.
I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell’apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate
validamente dall’Assemblea obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.
Audio-Video Adunanze
Sia le assemblee degli associati che le riunioni del consiglio direttivo possono tenersi con interventi dislocati
in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei
relativi verbali.
È in ogni caso necessario che:
– siano presenti nel medesimo luogo il presidente e/o il segretario della riunione;
– vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di
constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
– venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
– venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento
e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza;
– sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla
votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
– vengano indicati nell’avviso di convocazione – a cura dell’ente sportivo – la piattaforma tecnologica o gli
strumenti informatici attraverso la quale i soci possono collegarsi.
In presenza dei suddetti presupposti, l’adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e/o
il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo
svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell’assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti
presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto
verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Articolo 7 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, eletti
dall’Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 esercizi, scadendo con l’approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio della nomina, e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte
esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio
Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o
altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l’Assemblea (o lo stesso Consiglio Direttivo)
può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica
fino allo scadere dell’intero Consiglio; questo meccanismo è attivabile fino ad esaurimento della graduatoria
dei non eletti.
Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve
provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza
giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio sono considerati
decaduti.
Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
che non spettino all’Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
– redigere i programmi delle attività istituzionali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate
dall’Assemblea degli associati;
– redigere i bilanci/rendiconti da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
– nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
– deliberare sulle domande di nuove adesioni;
– pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a 3 sedute
consecutive;
– fissare la quota associativa annuale di adesione all’Associazione, gli importi dei contributi di partecipazione
alle attività e i corrispettivi specifici per le eventuali attività commerciali;
– adottare provvedimenti disciplinari, come l’ammonizione, o la sospensione da 1 a 12 mesi. Resta facoltà dei
soci soggetti a tali provvedimenti ricorrere contro gli stessi alla prima Assemblea degli Associati utile;
– nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021 e
successive modificazioni ed integrazioni;
– assolvere a qualsiasi dovere a quest’organo demandato da eventuali legislazioni nazionali o regionali.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di
entrambi, dal Consigliere più anziano.
Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno uno dei componenti
ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri
ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri presenti, ai quali spetta un solo voto. In seno al
Consiglio non è ammessa delega.
Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare
unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell’apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.
Gli amministratori dovranno svolgere il proprio incarico a titolo gratuito salvo quanto previsto all’articolo 5.
Possono ricoprire cariche sociali i soli associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote
associative.
Ai componenti del Consiglio Direttivo si applicano le disposizioni di cui all’art. 11 del D.Lgs 36/2021 e le
eventuali disposizioni di legge successivamente emanate.
Agli amministratori, oltre che le disposizioni di cui al D.Lgs 36/2021, si applicano l’articolo 2382 del codice
civile e, in merito al conflitto di interessi, l’articolo 2475-ter del codice civile.
Articolo 8 – Presidente e Vicepresidente
Il Presidente, ed eventualmente il Vice Presidente, viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a
maggioranza dei presenti/rappresentati e ad egli è attribuita la legale rappresentanza dell’Associazione ai
sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) D.lgs. 36/2021; dura in carica 3 esercizi, scadendo con l’approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio della nomina, e può essere rieletto; sovrintende a tutta l’attività
dell’Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell’Assemblea o del
Consiglio Direttivo. Convoca e presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo. Al Presidente ed al Vice
Presidente, se nominato, spettano tutti i poteri di Ordinaria e Straordinaria amministrazione (fatto salvi quelli
riservati all’Assemblea), la firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in
giudizio con firme tra loro libere e disgiunte per il compimento di tutti gli atti di Ordinaria e Straordinaria gestione
occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale tra cui rientra la possibilità di operare indipendentemente
e con pieni poteri sul conto corrente intestato all’Associazione. In caso di assenza od impedimento temporaneo
del Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente. Il Presidente può deliberare in via d’urgenza su materie
di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio
stesso, nella prima riunione successiva, e fra l’altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli
estremi dell’urgenza tali da legittimarne l’intervento.
Il Vicepresidente dell’Associazione viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei
presenti/rappresentati, dura in carica 3 esercizi, scadendo con l’approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio della nomina, e può essere rieletto. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti
temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo del
Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell’Assemblea
ordinaria per l’elezione di tutte le cariche associative.
Articolo 8 bis – Segretario
Quando richiesto dalla maggioranza degli associati riunita in Assemblea Ordinaria o quando ritenuto
necessario dal Consiglio Direttivo, quest’ultimo nominerà il Segretario, anche tra gli Associati non facenti parte
del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Egli dà esecuzione
alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, attende alla gestione della corrispondenza e cura la
tenuta dei libri sociali.
Articolo 9 – Collegio dei Revisori dei Conti
Quando richiesto dalla maggioranza degli associati riuniti in assemblea o quando ritenuto necessario dal
Consiglio Direttivo, l’Assemblea Ordinaria dei soci eleggerà il Collegio dei Revisori dei Conti composto da uno
o da tre membri effettivi, i quali durano in carica e esercizi.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere
scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i
predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione avuto
riguardo alla loro competenza; loro compito è il controllo della correttezza della gestione contabile
dell’Associazione. I Revisori dei Conti eleggono tra loro il Presidente in occasione della loro prima riunione.
L’accettazione della carica di Revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica Sociale.
Articolo 10 – Vincolo di Giustizia e Collegio dei Probiviri
L’Associazione si impegna a far rispettare ai propri associati, tesserati, atleti, partecipanti le disposizioni
statutarie e regolamentarie proprie della FSN/DSA/EPS cui è affiliata, con conseguente devoluzione ai propri
organi di giustizia e arbitrali delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati o tra questi e
l’Associazione stessa. È tuttavia obbligo delle parti cercare di comporre bonariamente la controversia
nell’ambito dell’Associazione attraverso la costituzione del Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri è quindi un organo opzionale composto da 3 membri, nominati dall’Assemblea (ove
fosse necessario risolvere controversie tra associati o tra gli associati e il Consiglio Direttivo), fra gli associati
maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. I probiviri non possono essere
contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell’Organo di Revisione.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’Associazione o i suoi
organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.
Articolo 11 – Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
– da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione o che
potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
– da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
– da eventuali fondi di riserva o di accantonamento costituiti con gli avanzi di gestione o utili delle annualità
precedenti.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere
all’associazione, non possono riprendere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio
dell’associazione, come previsto dall’articolo 24 del Codice Civile.
Ancora, i contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune
dell’associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune,
né pretendere la quota in caso di recesso, in conformità a quanto previsto dall’articolo 37 del Codice Civile.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs 39/2021 viene inoltre costituito un fondo di dotazione
dell’associazione, fissato nei limiti di legge nell’importo di € 10.000,00.
Articolo 12 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
– quote e contributi degli associati e dei tesserati;
– eredità, donazioni e legati;
– contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, delle FSN/DSA/EPS a cui
l’associazione è affiliata, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell’ambito dei fini statutari, ivi compreso il 5 per mille;
– contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
– entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati o ai partecipanti in conformità alle finalità istituzionali
derivanti dal pagamento di corrispettivi specifici (compresi i contributi e le quote supplementari determinati in
funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto) purché attuati dall’Associazione senza
specifica organizzazione e senza che il valore dei corrispettivi ecceda i costi di diretta imputazione;
– erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
– entrate derivanti da iniziative di raccolte fondi;
– altre eventuali entrate commerciali e non, previste dalle normative che regolano le Associazioni Sportive
Dilettantistiche (tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle previste per le entrate diverse di cui
all’articolo 2 del presente statuto, quali: i proventi derivanti da sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione
di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti e dalla gestione di impianti e strutture sportive);
– altre entrate compatibili previste dalle normative che regolano gli Enti Non Commerciali italiani.
Ogni quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa
di morte.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.
Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità
dell’associazione.
Articolo 13 – Rendiconto Economico Finanziario Annuale (R.E.F.A.)
L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio Direttivo redige il R.E.F.A., dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese
effettuate, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale.
Il R.E.F.A. è redatto nel rispetto dei principi di correttezza, verità e trasparenza, adottando le disposizioni di
legge in materia di enti sportivi dilettantistici e le prassi in vigore. In base alla legge può essere redatto sia
nella forma di rendiconto gestionale secondo il criterio di cassa che secondo il criterio della competenza.
Le scritture contabili sono quelle prescritte dalla legge.
Il Consiglio Direttivo redige, se richiesto dalle norme di legge, dagli associati o da Enti Pubblici per la
partecipazione a gare/ bandi/ concorsi/ appalti e simili, o comunque se ritenuto opportuno, il bilancio
preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all’approvazione
dell’Assemblea degli Associati entro 4 mesi dall’inizio del nuovo esercizio sociale.
Gli eventuali utili ed avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell’attività̀
statutaria o all’incremento del patrimonio associativo, ai sensi di quanto disposto dalle norme di legge, anche
fiscali, e comunque nel rispetto del D-.lgs 36/2021.
Articolo 14 – Liquidazione e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione
dell’Assemblea Straordinaria approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati con diritto di voto.
L’eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle
disposizioni di attuazione del codice civile, sarà devoluto ad altri Enti/Istituti sportivi aventi finalità sportive
uguali o analoghe e operanti nel territorio sentito (se costituito) l’organismo di controllo di cui all’articolo 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 o altro organismo che dovesse sostituirlo ai sensi di legge,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge e sempre nel rispetto di quanto previsto all’articolo 7) comma
1) lettera h) del D.Lgs 36/2021.
Articolo 15 – Assenza di scopo di lucro
Ai fini di cui all’art. 8 del D.Lgs 36/2021 e fatto salvo quanto previsto dalla legge, è vietata la distribuzione,
anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di
recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui
al presente comma, si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 112.
Articolo 16 – Lavoratori e Volontari
I lavoratori dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25 e
ss., D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge
sui rapporti di lavoro nell’impresa.
Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano
retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate
esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in
occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non
concorrono a formare il reddito del percipiente.
Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato
o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale
svolge la propria attività sportiva. È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile
verso i terzi i volontari, in capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive,
secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero per lo Sviluppo Economico di concerto con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Articolo 17 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei
regolamenti del CONI e della FSN/DSA/EPS a cui l’associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice
Civile Italiano. Dal momento della loro entrata in vigore inoltre, si dovranno intendere qui integrati i dettami,
ove pertinenti, del D.Lgs 36/2021 (comunemente definito quale “Riforma dello Sport”) e dei suoi decreti
attuativi e correttivi.